MARCO REDAELLI & ASSOCIATI

Ocri Crisi d’impresa – doveri dell’imprenditore

Le modifiche già in vigore sul “nuovo codice della crisi d’impresa” che innova in modo sostanziale le procedure di gestione della crisi d’impresa, dalla sua individuazione fino alla “liquidazione giudiziale” (ex fallimento), riguardano principalmente tre aree.

La prima si riferisce alla nuova organizzazione del sistema giudiziario, che sarà chiamato a gestire il processo andando a sostituire l’attuale sistema normato dalla legge fallimentare.

La seconda modifica le garanzie per la tutela degli acquirenti degli immobili da costruire.

La terza riguarda, infine, le modifiche che le imprese e le società devono attuare al fine di “prevenire la crisi” ed esimere gli amministratori dalla responsabilità personale dei danni patrimoniali causati dall’insorgere della stessa; in merito a ciò, vi proponiamo alcune riflessioni sul nuovo codice della crisi, in particolare su quegli articoli che hanno modificato il codice civile e riguardano gli aspetti di “sana e prudente gestione” che ogni imprenditore e ogni responsabile d’azienda deve perseguire.

Il nuovo art. n. 2086 “direzione e gerarchia nell’impresa” del Codice Civile recita:

“L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

In estrema sintesi l’imprenditore deve quindi assicurarsi

·       che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alle dimensioni dell’impresa e sia in grado di rilevare tempestivamente il sorgere della crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale;

·       deve inoltre attivarsi senza indugio perl’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento e il recupero dellacontinuità aziendale.

L’azienda deve quindi essere pronta.

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